DPCM DEL 22 MARZO 2020, TUTTE LE RESTRIZIONI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINO AL 3 APRILE

Comunicato Stampa

Lunedì 23 Marzo 2020 00:00

DPCM DEL 22 MARZO 2020, TUTTE LE RESTRIZIONI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINO AL 3 APRILE

Spieghiamo in un'infografica l'ultimo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il Decreto introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Le riassumiamo in questo elenco; a questo link trovate tutte le attività che restano aperte e attive: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf

- Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nel link succitato;
- restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
- consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità;
- sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione, ove non erogati a distanza o in modalità da remoto;
- consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire il lavoro, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Da ieri sera (22 Marzo 2020), inoltre, parte il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza diverso da quello abituale.

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