• lang0

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La normativa vigente (*) infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.(*) 

Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

icona pdfNORMATIVA SULL'AUTOCERTIFICAZIONE (2,2 MB)icona pdfDichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da presentare a Pubblica Amministrazione) (22,5 KB)ultimo aggiornamento di Venerdì 08 Luglio 2016 16:41
Valuta la pagina - stampa